In caso di patologie, la nutrizione rappresenta un importante supporto e talvolta diventa una vera e propria “terapia”, infatti un’alimentazione opportunamente studiata può:
Prevenire complicanze
Ridurre i sintomi
Ottimizzare l’efficacia delle terapie farmacologiche
Prevenire o correggere la malnutrizione
Migliorare la qualità della vita
Il piano nutrizionale non sostituisce le terapie mediche, ma è parte integrante della cura.
Quando necessario lavoriamo in team con medici e psicologi.
Il biologo nutrizionista è il professionista sanitario che può autonomamente determinare ed elaborare diete nei confronti di soggetti sani, al fine di migliorarne il benessere e, solo previo accertamento delle condizioni fisiopatologiche effettuate dal medico chirurgo, a soggetti malati; consigliare integratori alimentari qualora la dieta non sia sufficiente a soddisfare
i fabbisogni energetici e nutrizionali stabilendone o indicandone anche le modalità di assunzione.
Normativa di riferimento (Legge 396/67, DPR 328/2001, Legge 3/2018, D. Lgs. 502/1992 e s.m.i, Decreti del Consiglio Superiore di Sanità 2009 e 2011)
La professione di biologo, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e (il biologo) può svolgere attività attinenti alla tutela della salute. In considerazione dei chiarimenti forniti dal Ministero della Salute, si ritiene che le spese sostenute per visite nutrizionali, con conseguente rilascio di diete alimentari personalizzate, eseguite da biologi, siano detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR. Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal biologo dovranno risultare la specifica attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa, mentre non è necessaria la prescrizione medica, analogamente a quanto specificato con la circolare n. 19/E del 2012, par. 2.2. (Estratto dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate N. 11/E, del 21/05/2014, pag.11-12). Dal 1° gennaio 2020 sono cambiate le regole per la detrazione IRPEF di alcune spese di cui all’art. 15 del TUIR, tra cui quelle sanitarie. La detrazione fiscale è ammessa solo se la prestazione è pagata con strumenti tracciabili, cioè bonifico o pagamento tramite pos.